Sez. 1, Sentenza n. 1714 del 19/02/1991 (Rv. 470982 - 01)
Edilizia popolare ed economica - I.A.C.P. Istituti Autonomi Case Popolari. | Delega della realizzazione delle costruzioni - Alle "Stazioni appaltanti" - Delegazione amministrativa intersoggettiva - Esclusione - Conseguenze.
Edilizia popolare ed economica - I.A.C.P. Istituti Autonomi Case Popolari.
In tema di edilizia economica e popolare, la delega della realizzazione delle costruzioni alle cosiddette stazioni appaltanti (nella specie, consorzio di cooperative), ai sensi dell'art. 30 della legge 14 febbraio 1963 n. 60, non integra un'ipotesi di delegazione amministrativa intersoggettiva - in cui l'ente delegato opera nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità - atteso che la stazione appaltante agisce come "nudus minister" dell'Istituto Autonomo Case Popolari (ex Gescal), dati i poteri (di approvazione del progetto esecutivo, di ratifica della gara, di approvazione dello schema di contratto, di autorizzazione delle varianti, di controllo tecnico, amministrativo e contabile, di emissione degli ordinativi di pagamento) conferiti dalla legge a quest'ultimo. Pertanto, è lo I.A.C.P., e non la stazione appaltante, ad essere legittimato a resistere alla domanda dell'appaltatore di pagamento dei lavori dell'appalto. Conf 4646/86, mass n 447376 sulla prima parte Conf 2333/75, mass n 376179 sulla prima parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Legge 28/02/1949 num. 43 art. 11, DPR 22/06/1949 num. 340 art. 7, DPR 04/07/1949 num. 436 art. 9, Legge 14/02/1963 num. 60 art. 30, DPR 11/10/1963 num. 1471 art. 31, DPR 11/10/1963 num. 1471 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)