Sez. 1, Sentenza n. 4646 del 19/07/1986 (Rv. 447376 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - GESTIONE DI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORI - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - INTERSOGGETTIVA - GESTIONE DI LAVORI PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORI - ESCLUSIONE.*
La figura della delegazione amministrativa intersoggettiva, in materia di collaborazione fra enti per la realizzazione di opere pubbliche - per cui l'ente delegato opera nei confronti dei terzi in nome proprio e nell'ambito di Competenza propria (sia pur non tipica, ma ampliata per effetto della delegazione) e con piena autonomia e responsabilità - non si verifica nelle ipotesi di "gestione di lavori" per la costruzione di case per lavoratori, che (come già l'INA-casa e la Gescal) gli i.A.C.P. affidino ad enti, consorzi o cooperative, quali "stazioni appaltanti", trattandosi, in tal caso, di veri e propri incarichi, che non incidono sulla titolarità dell'intera operazione, che rimane integra in capo a detto ente affidante, che si riserva poteri non solo di vigilanza, ma di contabilità finale e collaudo delle singole opere. (V 988/77, mass n 384609; (V 469/77, mass n 384020; (V 2333/75, mass n 376179).*
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1949 num. 43 art. 11, DPR 22/06/1943 num. 340 art. 7, DPR 04/07/1949 num. 436 art. 9, Legge 14/02/1963 num. 60 CORTE COST., DPR 11/10/1963 num. 1471 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)