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Sez. U, Sentenza n. 30753 del 15/12/2022 Cc. (dep. 14/07/2023) Rv. 284820 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Unificazioni di pene concorrenti - Condanna anche per reato ostativo - Scioglimento del cumulo - Criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2022-12-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/284820-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.

Legge 26/07/1975 num. 354 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 78, Cod. Pen. art. 76 com. 1, Cod. Pen. art. 73 CORTE COST., Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST., Legge 30/12/2022 num. 399

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)