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Sez. 1, Sentenza n. 19511 del 15/01/2010 Ud. (dep. 24/05/2010) Rv. 247192 - 01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Atti depositati ai fini del rinvio a giudizio - Omesso deposito - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-01-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247192-01

UDIENZA PRELIMINARE - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il mancato deposito, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, di parte della documentazione relativa alle indagini espletate (nella specie, bobine e trascrizioni integrali degli interrogatori dei collaboratori di giustizia) non è causa di nullità della richiesta stessa, ma comporta soltanto l'inutilizzabilità, ai fini del rinvio, degli atti non trasmessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)