diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21376 del 09/03/2004 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 228990 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Mancata trasmissione degli atti delle indagini - Invalidità della documentazione - Esclusione - Inutilizzabilità degli atti non trasmessi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228990-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Il mancato deposito insieme con la richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen., di parte della documentazione relativa alle indagini espletate non è causa di nullità della richiesta stessa, comportando soltanto l'inutilizzabilità degli atti non trasmessi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)