Sez. 6, Sentenza n. 33067 del 17/04/2003 Ud. (dep. 05/08/2003) Rv. 226651 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI | Mancata trasmissione degli atti delle indagini - Sanzione - Inutilizzabilità degli atti non trasmessi.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO - FASCICOLO DELLE INDAGINI PRELIMINARI
La violazione dell'obbligo del pubblico ministero di trasmettere al giudice per le indagini preliminari l'intera documentazione raccolta nel corso delle indagini è sanzionata esclusivamente dall'inutilizzabilità degli atti non trasmessi, non essendo prevista un'autonoma sanzione di invalidità per il mancato deposito degli atti, indipendentemente dalla loro utilizzazione (in motivazione, la Corte ha precisato che l'imputato non può limitarsi ad una generica indicazione degli atti non trasmessi, ma ha l'onere di specificarne il contenuto al fine di consentire al giudice di valutarne la eventuale rilevanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)