diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7586 del 06/05/1999 Ud. (dep. 11/06/1999) Rv. 213628 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE | Notifica tentata al domicilio eletto o dichiarato - Notifica eseguita mediante consegna al difensore - Successiva notifica di atto diverso al domicilio dichiarato o eletto - Non inficia la prima notifica al difensore.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213628-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - IN GENERE

In tema di notificazioni, una volta che l'imputato abbia eletto o dichiarato il domicilio, se in tale luogo la notifica non risulti possibile, essa è validamente eseguita mediante consegna al difensore; la validità di tale notificazione non risulta inficiata dal fatto che successivamente sia stato, viceversa, possibile eseguire notifica di altro atto al domicilio eletto o dichiarato. (Fattispecie nella quale la notifica del decreto di citazione è stata effettuata al difensore, ai sensi del quarto comma dell'art 161 cod. proc. pen., mentre la successiva notifica dell'estratto contumaciale è stata eseguita al domicilio eletto o dichiarato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)