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Sez. 3, Sentenza n. 5573 del 07/06/1999 (Rv. 527131 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Prerogativa di cui all'art. 68 Cost. - Pregiudizialità parlamentare - Esclusione - Potere del magistrato dinanzi al quale pende la causa di pronunziare sull'esistenza della prerogativa - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527131-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

La prerogativa parlamentare prevista dall'art. 68 Cost., a norma del quale i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, non consiste in un "pregiudizialità parlamentare" che obblighi il giudice a sospendere il processo e a trasmettere gli atti alla camera competente. È diversamente la concreta deliberazione della camera d'appartenenza a produrre l'effetto di obbligare il giudice ad adeguarsi alla valutazione dalla stessa compiuta. In mancanza di tale deliberazione è il magistrato dinanzi al quale pende la causa a pronunziarsi sull'esistenza o meno della prerogativa, avendo riguardo ai connotati del caso di specie (v. Corte Cost. n. 265 del 1997; n. 178 del 1998, ord.; n. 388 del 1998, ord.).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)