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Sez. 3, Sentenza n. 18781 del 26/09/2005 (Rv. 583638 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE | Art. 68 Cost. - Prerogativa dell'insindacabilità in favore di parlamentari - Dichiarazioni lesive dell'onore e reputazione di terzi rese "extra moenia" - Condizioni di applicabilità - Nesso funzionale con attività "ultra moenia" - Necessità - Fattispecie relativa a deputato dell'assemblea regionale siciliana.
Stato
decisa il 2005-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583638-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DELLA REPUBBLICA - PARLAMENTARI - GUARENTIGIE (IMMUNITÀ) - IN GENERE

Le dichiarazioni rese dai parlamentari (o, come nella specie, dai membri elettivi dell' assemblea regionale siciliana) "extra moenia", ove lesive dell'onore e della reputazione di terzi, intanto possono essere coperte dalla garanzia di insindacabilità in quanto siano collegate da un nesso funzionale ad un'attività parlamentare precedentemente svolta, restando invece irrilevante quella successiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito di improcedibilità della domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti di un deputato regionale per aver divulgato, nel corso di una conferenza stampa, il contenuto di un "dossier" relativo ad una società commerciale, ritenendo i fatti addebitati una proiezione esterna dell'attività svolta da questi come deputato regionale, in quanto il contenuto del dossier era stato già dibattuto in aula e oggetto di interpellanze parlamentari da parte del deputato).(V. Corte cost. n.347 e 348 del 2004, n.28 del 2005).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 68, Costituzione art. 122, Legge 20/06/2003 num. 140 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)