diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3225 del 06/03/2001 (Rv. 544454 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Calcolo ex art. 2, sesto comma, legge n. 67 del 1988 - Meccanismo di rivalutazione - Applicabilità alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 - Esclusione - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo ex art. 26 legge n. 160/75 - Operatività.
Stato
decisa il 2001-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544454-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

La norma sul calcolo della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, di cui all'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988 n. 67 - interpretato autenticamente dall'art. 3 comma secondo, della legge n. 160 del 1988 - non comporta, in relazione al richiamo ivi contenuto alla disposizione dell'art. 3, 1° comma della legge n. 297 del 1982, l'applicazione alle pensioni liquidate prima del 30 giugno 1982 del meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile stabilito da quest'ultima norma, dovendo invece farsi riferimento per la determinazione della quota aggiuntiva di pensione, in relazione alla normativa vigente alla data di originaria maturazione del diritto a pensione, alla misura fissata dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975.

Riferimenti normativi: Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 11/03/1988 num. 67 art. 21 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 21/03/1988 num. 86 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/05/1988 num. 160 CORTE COST., Legge 03/06/1975 num. 160 art. 26 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)