Sez. L, Sentenza n. 19346 del 27/09/2004 (Rv. 577379 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | A mezzo "marche" da applicare sulle tessere assicurative dei lavoratori - Assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro - Condizioni - Prova dell'adempimento - Utilizzazione di ogni mezzo in caso di smarrimento o distruzione della documentazione per forza maggiore - Ammissibilità - Condizioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Secondo il sistema di pagamento dei contributi previdenziali a mezzo "marche" assicurative (di cui al R.D. n. 1422 del 1924 e alla legge n. 218 del 1952) l'obbligo assicurativo del datore di lavoro può dirsi assolto con l'acquisto delle marche e la loro applicazione sulle tessere dei lavoratori; la prova del relativo adempimento, normalmente fornita tramite la produzione delle copie delle suddette tessere ovvero delle ricevute della loro spedizione all'INPS, in caso di distruzione o smarrimento della suddetta documentazione per un caso di forza maggiore può essere fornita con qualsiasi mezzo e, quindi, anche in via presuntiva, solo a condizione che preliminarmente venga offerta la prova dell'avvenuta distruzione della documentazione concernente la regolare tenuta delle tessere assicurative.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1942 num. 1422 art. 42, Regio Decr. 28/08/1942 num. 1422 art. 44, Regio Decr. 28/08/1942 num. 1422 art. 47, Regio Decr. 28/08/1942 num. 1422 art. 52, Legge 04/04/1952 num. 218 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)