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Sez. 1, Sentenza n. 1461 del 05/03/1996 Cc. (dep. 10/04/1996) Rv. 204311 - 01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero | Condizione per l'esecuzione: concreta eseguibilità della pena - Pena condonata - Esecuzione - Impossibilità - Revocabilità del condono - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1996-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204311-01

Esecuzione - Provvedimenti giurisdizionali - Funzioni del pubblico ministero

Il pubblico ministero può mettere in esecuzione soltanto pene concretamente eseguibili, e quindi non la pena condonata, neanche se il condono debba essere revocato, arbitrandosi di adottare provvisoriamente un provvedimento che è di natura decisoria e di competenza del giudice dell'esecuzione e che va adottato in contraddittorio del condannato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)