Sez. 1, Sentenza n. 1130 del 24/02/1998 Cc. (dep. 22/04/1998) Rv. 210266 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | Indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990 n.394 - Revoca "ex lege", ai sensi dell'art.4 di detto D.P.R. - Natura meramente dichiarativa del relativo provvedimento - Implicazioni in tema di revoca della semilibertà.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI
Atteso il principio della natura meramente dichiarativa del provvedimento di revoca del condono "ex lege", i cui effetti debbono quindi farsi risalire al passaggio in giudicato della sentenza di condanna per il reato che ha dato luogo a detta revoca (nella specie, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 22 dicembre 1990 n.394), deve ritenersi che, pur quando il suindicato provvedimento, chiesto dal pubblico ministero in sede di formazione di cumulo delle pene, non sia stato ancora formalmente adottato, illegittimamente il tribunale di sorveglianza rifiuti di disporre la revoca della semilibertà, parimenti chiesta dal pubblico ministero nel presupposto che, dovendosi tener conto, come pena da espiare, anche di quella già coperta dal condono, non sussista più il requisito dell'avvenuta espiazione di almeno metà della pena, di cui all'art.50, comma 1, dell'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)