Sez. 1, Sentenza n. 7338 del 03/12/2001 Cc. (dep. 25/02/2002) Rv. 221106 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Sospensione condizionale della pena - Sussistenza di una causa di revoca 'ex legè del beneficio - Esecuzione disposta dal PM in mancanza del provvedimento del giudice - Legittimità - Condizioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI
In tema di esecuzione, quando la revoca di benefici sia prevista come obbligatoria ed automatica, la pur necessaria pronuncia formale adottata ai sensi dell'art. 674 cod. proc. pen. dal giudice dell'esecuzione ha un carattere meramente dichiarativo e ricognitivo di un effetto già prodottosi "ex lege". Ne consegue, quindi, che in detta ipotesi il pubblico ministero, quale organo dell'esecuzione, è legittimato a porre direttamente in esecuzione la pena già coperta dal beneficio caducato, sempre che, nel contempo, chieda al competente giudice dell'esecuzione di pronunciare, nelle forme previste, la declaratoria di cui al summenzionato art. 674 (Fattispecie relativa ad ordine di carcerazione esecutivo di pena scaturente da revoca 'ex legè di sospensione condizionale non ancora deliberata dal giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)