diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 5136 del 21/10/1998 Cc. (dep. 23/11/1998) Rv. 211767 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI | Pena coperta da condono soggetto a revoca - Inserimento in provvedimento di cumulo con ordine di esecuzione - Contestuale richiesta di revoca del beneficio - Accoglimento da parte del giudice dell'esecuzione, con riconoscimento, però, anche dell'originaria illegittimità dell'ordine di esecuzione - Scarcerazione del condannato - Necessità - Esclusione - "Ratio".
Stato
decisa il 1998-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211767-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - REVOCA DI BENEFICI

Qualora il pubblico ministero, nella formazione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, inserisca fra le pene da eseguire anche una pena ancora coperta da condono, chiedendo nel contempo la revoca di tale beneficio al giudice dell'esecuzione, quest'ultimo, se investito anche di doglianza da parte del condannato il quale lamenti l'illegittimità del suddetto inserimento e del relativo ordine di esecuzione, non è tenuto, pur riconoscendo la fondatezza di tale doglianza, a disporre la scarcerazione del condannato medesimo se nel contempo accolga anche la suindicata richiesta di revoca avanzata dal pubblico ministero; ciò in quanto l'ordine di esecuzione della pena, per la parte in cui questa è ancora formalmente coperta da condono, non è da considerare nullo, ma soltanto inefficace fino a quando la revoca del beneficio non sia stata pronunciata.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 663 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)