Sez. 5, Sentenza n. 20739 del 25/09/2006 (Rv. 594769 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Applicabilità - Contestazione di atti di imposizione - Atto impositivo - Individuazione - Criteri - Qualificazione formale - Sufficienza - Esclusione - Avviso di liquidazione - Funzione dell'atto - Potere sostanziale esercitato dal fisco - Rilevanza - Criterio discretivo - Portata - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, ciò che rileva ai fini della qualificazione dell'atto come impositivo è la sua effettiva funzione, a prescindere dalla qualificazione formale dell'atto stesso. È, pertanto, suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 2 quinquies del d.l. n. 564 del 1994 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 656 del 1994) anche la lite concernente l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio abbia corretto le indicazioni esplicitamente e consapevolmente espresse dal contribuente, e, quindi, esercitato il suo potere di accertamento, sebbene il "quantum" della voce ripresa a tassazione non sia posto in discussione e risulti dall'autodichiarazione del contribuente stesso. In sostanza la volontà del dichiarante costituisce il "discrimen" tra l'esercizio del potere di accertamento e quello di liquidazione da parte del Fisco, questo rinvenibile ove dalla volontà chiaramente espressa dal contribuente sia possibile desumere un rinvio alla determinazione del calcolo affidato all'ufficio o l'esistenza di errori materiali o di calcolo e, più in generale, ad errori ostativi, con esclusione dei casi in cui il medesimo contribuente abbia volontariamente appostato valori nel documento contabile in una colonna piuttosto che in un'altra e l'ufficio proceda alla liquidazione previa correzione dell'erronea indicazione (nella specie è stata confermata l'applicabilità del beneficio premiale alla controversia concernente l'avviso di liquidazione con cui l'ufficio del registro, in riferimento alla cessione di una farmacia, aveva recuperato a tassazione anche la posta di bilancio denominata <<utili di esercizio da distribuire>>, non inclusa nell'imponibile, in quanto erroneamente ricompresa tra le passività e non nel patrimonio netto).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)