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Sez. 5, Sentenza n. 9148 del 03/05/2005 (Rv. 583462 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Disciplina dell'art. 16 della legge n. 289 del 2002 - Lite pendente definibile - Controversia concernente iscrizione a ruolo, ex art. 36 - bis del d.P.R. n. 600 del 1973, di una posta ritenuta non deducibile - Configurabilità - Conseguenza - Termini processuali - Sospensione.
Stato
decisa il 2005-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583462-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, costituisce lite suscettibile di definizione, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e può quindi giovarsi della sospensione dei termini processuali ivi prevista, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'iscrizione a ruolo con la quale l'amministrazione finanziaria, a seguito del controllo della dichiarazione dei redditi di cui all'art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recuperi a tassazione una determinata posta ritenendola non deducibile, perché quello impugnato rappresenta il primo atto con cui l'ufficio esercita una pretesa impositiva, non corrispondente alla volontà del contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 16 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)