Sez. 1, Sentenza n. 10069 del 16/04/2008 (Rv. 603406 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI | Lavori di somma urgenza - Disciplina ex art. 87 r.d. 3 marzo 1934, n. 383 - Contratto di appalto in variante - Stipulazione - Accordo scritto recante l'espressione contestuale della volontà delle parti - Necessità - Esclusione - Ordine del direttore dei lavori ed approvazione dell'ente pubblico - Sufficienza.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESECUZIONE DELL'OPERA - ADDIZIONI E VARIAZIONI
In tema di opere pubbliche, nel caso di lavori di somma urgenza, nel vigore della disciplina contenuta nell'art. 342 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F., e degli artt. 16 e 17, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (da intendersi richiamati dall'art. 87, primo comma, T.U. della legge comunale e provinciale di cui al r.d. 3 marzo 1934, n. 383, applicabile "ratione temporis"), il contratto di appalto in variante è pienamente legittimo per quanto non risulti stipulato con accordo scritto recante l'espressione contestuale della volontà delle parti, essendo sufficiente il rispetto delle condizioni previste dall'art. 342 cit., ossia l'ordine del direttore dei lavori e l'approvazione dell'ente pubblico.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 342, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)