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Sez. 3, Sentenza n. 15083 del 22/11/2000 (Rv. 542025 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE | Domanda del locatore nei confronti del conduttore - Detenzione dell'alloggio da parte di un terzo immessovi dal conduttore - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Efficacia della sentenza di condanna nei confronti del terzo - Condizioni - Derivazione del titolo del terzo dal conduttore - Necessità di notificare al terzo detta sentenza e il precetto - Esclusione - Fondamento - Legittimazione esclusiva del terzo al rilascio.
Stato
decisa il 2000-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542025-01

ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE

Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto e la condanna al rilascio del bene nei confronti del conduttore anche nel caso in cui al momento della proposizione della domanda detto bene è detenuto da un terzo, immessovi dal conduttore, perché la sentenza di condanna al rilascio ha effetto anche nei confronti del terzo, il cui titolo presuppone quello del conduttore. Nè d'altro canto rileva che il locatore ometta di notificare al terzo detta sentenza di condanna e il precetto, conosciuti pertanto solo al momento dell'accesso dell'ufficiale giudiziario, essendo soltanto lui che può adempiere l'obbligo di restituire il bene al locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1595 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1594, Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 476, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)