diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6334 del 17/01/2007 Cc. (dep. 14/02/2007) Rv. 235714 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Mancata trasmissione di atto rilevante ai fini della gravità indiziaria - Omessa indicazione della lacuna da parte del difensore avvisato ritualmente ex art. 293 cod. proc. pen. - Perdita di efficacia della misura - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235714-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Non determina la perdita di efficacia della misura cautelare la mancata trasmissione al tribunale del riesame di un atto rilevante ai fini della sussistenza della gravità indiziaria (nella specie verbale di ricognizione fotografica dell'indagato), qualora il difensore, ritualmente avvisato del deposito in cancelleria dell'ordinanza cautelare, della richiesta del P.M. e degli atti presentati con la stessa, si sia astenuto dall'indicare in maniera puntuale la specifica omissione, pur ritenuta riconducibile, nei motivi posti a fondamento dell'istanza di riesame, ad erronea formazione dell'incarto processuale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 293 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)