Sez. L, Sentenza n. 8835 del 13/08/1991 (Rv. 473515 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione | Impedimento ad un dirigente dell'esercizio delle proprie mansioni - Potenziale dannosità della condotta del datore di lavoro - Domanda di risarcimento del danno patrimoniale, alla vita di relazione e biologico - Onere probatorio relativo - Incidenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione
La potenziale dannosità della condotta del datore di lavoro, che, in violazione dell'art. 2103 cod. civ., abbia lasciato un proprio dirigente inattivo, impedendogli l'esercizio delle mansioni proprie della qualifica e mortificandone la professionalità, non esime il lavoratore, che pretenda il risarcimento del danno, dall'onere di provare l'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale, anche nella sua eventuale componente di danno alla vita di relazione o di cosiddetto danno biologico, tale sussistenza (non ricavabile da presunzioni semplici) costituendo il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)