Sez. L, Sentenza n. 14443 del 06/11/2000 (Rv. 541398 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Diverse da quelle della qualifica assegnata - Demansionamento professionale del lavoratore - Conseguenze - Violazione dello specifico divieto previsto dall'art. 2103 cod. civ.- Non esaustività - Lesione del diritto fondamentale del lavoratore alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro - Sussistenza - Conseguente diritto al risarcimento del relativo danno liquidabile anche in via equitativa - Riconoscibilità - Preventiva dimostrazione dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Il demansionamento professionale di un lavoratore dà luogo ad una pluralità di pregiudizi solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore; esso, infatti, non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 cod. civ., ma costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che al pregiudizio correlato a tale lesione - che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato - va riconosciuta una indubbia dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa, pure nell'ipotesi in cui sia mancata la dimostrazione di un effettivo pregiudizio patrimoniale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)