Sez. L, Sentenza n. 1026 del 04/02/1997 (Rv. 502172 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Mutamento illegittimo delle mansioni - Pregiudizio alla vita professionale del lavoratore - Configurabilità - Risarcimento del danno - Liquidazione equitativa - Necessità - Onere probatorio a carico del lavoratore - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE
Nel caso di illegittimo mutamento di mansioni che comporti pregiudizio alla vita professionale e di relazione dell'interessato, è possibile il risarcimento del danno derivante da tale pregiudizio, di natura non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., sempre che il lavoratore, sul quale ricade il relativo onere, fornisca la prova dell'effettiva sussistenza di tale danno, la quale costituisce il presupposto indispensabile anche per una liquidazione equitativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)