Sez. 3, Sentenza n. 2028 del 27/03/1984 (Rv. 434100 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 73 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NECESSITÀ IDONEA A LEGITTIMARE IL RECESSO DA LOCAZIONE NON ABITATIVA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 73 LEGGE N. 392 DEL 1978 - NECESSITÀ IDONEA A LEGITTIMARE IL RECESSO DA LOCAZIONE NON ABITATIVA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Poiché la necessità - idonea, ai sensi dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392 (nel testo modificato dall'art. 1-bis della legge n. 93 del 1979), a legittimare il recesso da locazione non abitativa - va intesa in senso relativo e non assoluto, cioè come obiettiva esigenza del locatore, determinata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, integra siffatta situazione la ospitalità, di per sè fonte di disagio per le limitazioni che comporta sia per l'ospitante che per l'ospitato, destinato ad aggravarsi nel tempo, specie quando si contrappongono esigenze di natura diversa. (nella specie, sulla scorta dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice del merito il quale aveva ravvisato la necessità del locatore di disporre dei locali dei quali richiedeva il rilascio per adibirli a Sede dell'ufficio amministrativo della propria impresa, sistemato nella abitazione della vecchia madre). (V 2626/82, mass n 420479; (V 1662/82, mass n 419495; (V 950/82, mass n 418810; (V 6226/81, mass n 417021; (V 126/81, mass n 410521).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)