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Sez. 3, Sentenza n. 6226 del 21/11/1981 (Rv. 417021 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417021-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*

La nozione di necessità, che - ai sensi dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - consente al locatore di recedere dal contratto di locazione dell'immobile ad uso non abitativo, può enuclearsi - presentando analoghe caratteristiche con la situazione prevista dalla precedente normativa vincolistica (art. 4 n. 1 della legge 23 maggio 1950 n. 253) - come proposito serio di volere intraprendere un'attività commerciale la quale, pur non esercitata in precedenza, risulti giustificata da apprezzabili ragioni di vita e di lavoro, le quali devono essere esaminate dal giudice attraverso la valutazione degli elementi all'uopo offerti dal locatore, con esclusione di qualsiasi processo alle intenzioni. (V 350/81, mass n 410814; (V 1750/80, mass n 405375; (V 6611/79, mass n 403354; (V 3547/78, mass n 393046).*

Riferimenti normativi: Legge 23/05/1950 num. 253 art. 4 com. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)