Sez. 3, Sentenza n. 1662 del 13/03/1982 (Rv. 419495 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTENZIONE DEL LOCATORE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - OBBLIGO - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - INTENZIONE DEL LOCATORE - SUFFICIENZA - ESCLUSIONE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - OBBLIGO - NOZIONE.*
In tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, al fine del recesso a norma dell'art. 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla legge 31 marzo 1979 n. 93, non è sufficiente una intenzione sia pure seria del locatore di adibire l'immobile ad Esercizio della propria attività (industriale), ma occorre la necessità, da intendersi come stato di bisogno pressante e concreto che spinge l'interessato al recupero dell'immobile locato per imprimergli una destinazione che valga a fronteggiare adeguatamente e seriamente quella necessità, come tale da provarsi dal locatore stesso. (Conf 5841/81).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)