Sez. 1, Sentenza n. 6712 del 09/12/1982 (Rv. 424348 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - DELLE AZIONI - UNICO AZIONISTA - RESPONSABILITÀ - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
La responsabilità dell'unico azionista, sia esso persona fisica o persona giuridica, per le obbligazioni sociali, prevista dall'art. 2362 cod. civ., integra un'eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per i propri debiti, la quale postula la Mancanza della pluralità dei soci, non sotto il profilo economico, quanto sotto quello giuridico. La suddetta norma, pertanto, non trova applicazione quando le azioni appartengano a due o più soci, realmente e non fittiziamente, mentre resta a tal fine irrilevante l'eventuale posizione dominante di uno dei soci stessi, ancorché essa derivi, per il caso in cui i soci siano a loro volta società, dalla concentrazione in uniche mani delle rispettive azioni. (V 6594/81, mass n 417448).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)