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Sez. 4, Sentenza n. 34521 del 26/05/2010 Ud. (dep. 23/09/2010) Rv. 249817 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Trattamento medico - Chirurgico - Consenso del paziente - Rilevanza - Esito dell'intervento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249817-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

In caso di intervento medico-chirurgico con esito infausto, il consenso del paziente che, se espresso validamente e nei limiti di cui all'art. 5 cod. civ., preclude la possibilità di configurare il delitto di lesioni volontarie, assumendo efficacia scriminante, non è necessario, perché l'intervento medico-chirurgico sia penalmente lecito, in presenza di ragioni di urgenza terapeutica o nelle ipotesi previste dalla legge. (La Corte ha anche osservato che, in presenza di una manifestazione di volontà esplicitamente contraria all'intervento terapeutico, l'atto, asseritamente terapeutico, costituisce un'indebita violazione non solo della libertà di autodeterminazione del paziente, ma anche della sua integrità; peraltro, in caso di esito fausto dell'intervento, la sussistenza di un pericolo grave ed attuale per la vita o la salute del paziente, pur non scriminando la condotta, esclude il dolo intenzionale di lesioni, in quanto il medico che interviene nonostante il dissenso del paziente, si rappresenta la necessità di salvaguardarne, cionondimeno, la vita o la salute poste in pericolo).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 50, Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)