Sez. L, Sentenza n. 6943 del 19/08/1987 (Rv. 455127 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIE SVOLTE CON IL RITO ORDINARIO MA RELATIVE A RAPPORTI EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - AMMISSIBILITÀ - PRESUPPOSTI - CONTROVERSIE SVOLTE CON IL RITO ORDINARIO MA RELATIVE A RAPPORTI EX ART. 409 COD. PROC. CIV. - INCLUSIONE.*
Il rito (ordinario o del lavoro), adottato in concreto dal giudice, assume una tipica funzione indicativa della natura della controversia, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione e senza che le parti abbiano alcun mezzo specifico per ottenerne il cambiamento; pertanto, il detto rito costituisce per le parti stesse l'unico criterio di riferimento al fine dell'individuazione dell'appropriata Forma dell'impugnazione e dei termini per la relativa proposizione (inscindibilmente collegati alla Forma), i quali quindi - ove si tratti di controversie svolte con il rito ordinario, quand'anche relative a rapporto compreso fra quelli elencati nell'art. 409 cod. proc. civ. - devono essere considerati suscettibili di sospensione durante il periodo feriale, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, non operando per essi l'eccezione (al detto principio generale della sospensione dei termini processuali) fissata dall'art. 3 della stessa legge. (V 3924/85, mass n 446757; (V 6011/83, mass n 430816).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)