Sez. 3, Sentenza n. 10273 del 01/12/1994 (Rv. 488958 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO | Sospensione durante il periodo feriale - Controversie assoggettate - Controversie individuali di lavoro - Applicabilità - altre controversie regolate dal rito del lavoro - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO
L'art. 3 della l. n.742/69, stabilendo che la sospensione dei termini processuali dal 1 agosto al 15 settembre di ciascun anno non si applica, tra le altre, alle controversie previste dall'art.429 cod.proc.civ. (sostituito dall'art.409, nuovo testo, per effetto dell'art.1 l.11 agosto 1973 n.533) si riferisce alle controversie individuali di lavoro e non, invece, a tutte le controversie che sono regolate dal rito del lavoro, facendo tale norma richiamo alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)