Sez. 1, Sentenza n. 4611 del 08/07/1983 (Rv. 429484 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - PROCEDIMENTI DI NUNCIAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA TRATTAZIONE DEL PROFILO DELLA COMPETENZA PER VALORE, RICONOSCIUTA DAL PRETORE SENZA CONTESTAZIONE COME APPARTENENTE AL GIUDICE SUPERIORE - DECISIONE SU DI ESSE - CRITERI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - PROCEDIMENTI SPECIALI - SEQUESTRO E MISURE CAUTELARI - PROCEDIMENTI DI NUNCIAZIONE - SPESE RELATIVE ALLA TRATTAZIONE DEL PROFILO DELLA COMPETENZA PER VALORE, RICONOSCIUTA DAL PRETORE SENZA CONTESTAZIONE COME APPARTENENTE AL GIUDICE SUPERIORE - DECISIONE SU DI ESSE - CRITERI.*
Nei procedimenti di nunciazione, disciplinati dagli artt. 688 e seguenti cod. proc. civ., ai fini della pronunzia sulle spese relative alla trattazione del profilo della Competenza per valore, che il pretore nel corso della fase di merito riconosca appartenere al giudice superiore senza contestazione di alcuna delle parti, non può ritenersi che al giudizio sulla Competenza abbia dato causa, e sia quindi su tale punto soccombente, la parte istante, in quanto essa legittimamente ha adito il pretore ai sensi dell'art. 688 cod. proc. civ. e, nel passaggio dalla fase cautelare a quella di merito, è detto giudice che, anche in Mancanza di apposite istanze di parte (il cui Onere è solo quello di formulare le domande di merito da sottoporre al giudice), provvede, ai sensi dell'art. 689, ultimo comma, cod. proc. civ., alla trattazione della causa, se di sua Competenza, o rimette le parti dinanzi al giudice competente. Di conseguenza, ai fini dell'individuazione della parte soccombente e dell'Esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di compensare le spese, il giudice medesimo deve tener conto del complessivo comportamento processuale delle parti, ed in particolare, della posizione di adesione o di contrasto, assunta dalle parti stesse in relazione alla questione di Competenza. (V 5324/81, mass n 416070; (V 5218/80, mass n 409046; (V 247/79, mass n 396310).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)