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Sez. 2, Sentenza n. 5218 del 10/09/1980 (Rv. 409046 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONCLUSIONE DELLA FASE CAUTELARE - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER IL MERITO - STATUIZIONE SULLE SPESE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1980-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409046-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - CONCLUSIONE DELLA FASE CAUTELARE - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER IL MERITO - STATUIZIONE SULLE SPESE - LEGITTIMITA.*

Legittimamente il pretore, a conclusione della fase cautelare del procedimento di nunciazione, nel rimettere le parti dinanzi al tribunale competente per il merito, dispone la liquidazione delle spese giudiziali, condannando una delle parti al pagamento, poiche tale provvedimento, anche quando assuma la veste della ordinanza, in Mancanza di contestazione in ordine alla natura petitoria ed al valore della controversia, ha pur sempre natura di sentenza e, definendo il giudizio davanti al pretore, importa la statuizione sulle spese a termini dell'art 91 cod proc civ. (Conf 247/79, mass n 396310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 689

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)