Sez. 2, Sentenza n. 247 del 12/01/1979 (Rv. 396310 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE PER IL MERITO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITA - ACCORDO DELLE PARTI SULLA RIMESSIONE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - AZIONI DI NUNCIAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - RIMESSIONE DELLE PARTI DINANZI AL TRIBUNALE COMPETENTE PER VALORE PER IL MERITO - PROVVEDIMENTO RELATIVO - NATURA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE - AMMISSIBILITA - ACCORDO DELLE PARTI SULLA RIMESSIONE - IRRILEVANZA.*
Legittimamente il pretore, a conclusione della fase cautelare del procedimento per denuncia di nuova opera, nel rimettere le parti dinanzi al tribunale competente per valore per il merito con sentenza, dispone la liquidazione delle spese giudiziali, con condanna di una delle parti al pagamento, in quanto tale provvedimento, anche quando assuma la veste dell'ordinanza, in Mancanza di contestazioni in ordine alla natura petitoria e al valore della controversia, ha pur sempre natura di sentenza e, definendo il giudizio davanti al pretore, importa la statuizione sulle spese a termini dell'art 91 cod proc civ, mentre rimane irrilevante anche l'eventuale accordo delle parti sulla rimessione al giudice superiore, giacche in tema di Competenza l'accordo delle parti e vincolante per il giudice solo se si tratta di Competenza per territorio, non se si tratta di Competenza per valore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)