Sez. L, Sentenza n. 419 del 17/01/1998 (Rv. 511700 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Collocamento in mobilità a norma della legge 23 luglio 1991, n. 223 - Comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali prevista dal comma nono dell' art. 4 di detta legge - Contenuto - Indicazione dei criteri di scelta già fissati nel comma primo dell'art. 5 della legge - Insufficienza - Puntuale indicazione delle modalità di concreta applicazione di tali criteri nei singoli casi - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
I licenziamenti per riduzione di personale effettuati a norma della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono inefficaci ai sensi dell'art. 5 comma terzo della stessa legge qualora nella comunicazione agli uffici competenti e alle organizzazioni sindacali prevista dal comma nono dell'art. 4 di detta legge, vi sia soltanto una formale indicazione dei criteri di scelta, ripetitiva di quelli già fissati nel comma primo del cit. art. 5, e manchi invece la puntuale indicazione delle modalità con le quali i detti criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità sono stati concretamente applicati nei singoli casi.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)