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Sez. 5, Sentenza n. 24676 del 28/11/2007 (Rv. 601580 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Immobile oggetto di successive dichiarazioni - Rettifica del valore finale indicato nella prima - Impugnazione - Conferma in primo grado - Definizione agevolata della controversia in grado di appello - Conseguenze - Valore iniziale da indicare nella successiva dichiarazione - Coincidenza con il valore finale definito in sede di condono - Necessità - Precedente accertamento giudiziale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601580-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM, qualora il medesimo immobile, dopo essere stato oggetto di dichiarazione ai fini dell'INVIM straordinaria, sia oggetto di una successiva dichiarazione ai fini dell'INVIM decennale, il principio di continuità dei valori, sancito dall'art. 6, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, impone che il valore iniziale posto a base della seconda coincida con quello finale definitivamente determinato in riferimento alla prima, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che tale determinazione abbia avuto luogo in sede di condono ai sensi dell'art. 2-quinquies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, dopo che l'accertamento dell'Ufficio era stato impugnato dal contribuente e confermato dal giudice tributario di primo grado, in quanto la declaratoria di estinzione del giudizio, pronunciata in grado di appello a seguito della definizione agevolata, costituisce un vero e proprio provvedimento modificativo degli effetti della sentenza di primo grado, che ne impedisce il passaggio in cosa giudicata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)