Sez. 5, Sentenza n. 10021 del 24/07/2001 (Rv. 548424 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Immobile oggetto di successive denunce da parte del contribuente - Rettifica di entrambe da parte dell'ufficio - Impugnazione dinanzi alla commissione tributaria - Secondo giudizio - Conciliazione tra le parti previo accordo sul valore finale del bene - Conseguenze - Primo giudizio (non conciliato) - Efficacia delle determinazione di valore convenuta nel secondo giudizio - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
In tema di INVIM, qualora il bene immobile assoggettato al tributo risulti oggetto di due successive denunce da parte del contribuente, la prima per INVIM straordinaria, la seconda per quella decennale, ed entrambe le denunce risultino rettificate da parte dell'Ufficio, la conciliazione raggiunta tra le parti nel secondo procedimento eventualmente instauratosi è destinata a spiegare i propri effetti, quanto all'accertamento di valore così definitivamente convenuto tra le parti stesse, anche nel primo procedimento (benché non conciliato), atteso il carattere di unitarietà e continuità che caratterizza la fattispecie impositiva dell'INVIM.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Legge 05/11/1973 num. 660 CORTE COST., Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)