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Sez. 5 - , Sentenza n. 5943 del 08/03/2017 (Rv. 643302 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Art. 10 della l. n. 408 del 1990 - Disconoscimento dei vantaggi tributari derivanti da fusione societaria - Condizioni - Vantaggi conseguenti ad una normativa sopravvenuta - Intento elusivo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643302-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità alle operazioni di fusione di società dell'art. 10, comma 1, della l. n. 408 del 1990, così come modificato dall'art. 28, comma 1, della l. n. 724 del 1994, che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni, occorrono l'assenza di valide ragioni economiche, l'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta e la "fraudolenza" dei mezzi utilizzati, condizioni da escludere laddove il beneficio fiscale conseguito dalla società contribuente trovi la sua fonte in una normativa introdotta successivamente, non potendo configurarsi, in tale ipotesi, alcun intento elusivo, che presuppone il perseguimento di un fine illecito attraverso l'utilizzo lecito di strumenti giuridici i quali, però, devono essere noti al soggetto agente, venendo altrimenti meno la prefigurazione stessa di ottenere un vantaggio fiscale.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 28 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344, Direttive del Consiglio CEE 23/07/1990 num. 434 art. 11 com. 1 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)