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Sez. 5, Sentenza n. 3938 del 19/02/2014 (Rv. 629732 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Elusione fiscale - Nozione - Abuso del diritto - Configurabilità - Condizioni - Clausola generale antielusiva - Applicabilità - Fondamento - Contrasto con la riserva di legge - Esclusione - Conseguenze - Inopponibilità dell'operazione all'Amministrazione finanziaria - Limiti.
Stato
decisa il 2014-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629732-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In materia tributaria, esiste un generale principio antielusivo - la cui fonte, in tema di tributi non armonizzati (quali le imposte dirette), va rinvenuta negli stessi principi costituzionali che informano l'ordinamento tributario italiano - secondo cui il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici. Tale principio non contrasta con il canone di riserva di legge, non traducendosi nell'imposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti di negozi posti in essere al solo scopo di eludere l'applicazione di norme fiscali; e comporta l'inopponibilità del negozio all'Amministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dall'operazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento dell'operazione.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 408 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)