diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 181 del 26/01/1972 (Rv. 355967 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)-INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO DELL'OPERAIO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI QUALSIASI ASSICURATO A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PER DIFETTO DELLA RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - CASSAZIONE CON RINVIO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL RICORSO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355967-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)-INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - CAPACITA DI GUADAGNO - DIRITTO DELL'OPERAIO ALLA PENSIONE - RIDUZIONE DELLA CAPACITA A MENO DI UN TERZO - ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLA CAPACITA DI QUALSIASI ASSICURATO A MENO DELLA META - SUFFICIENZA - EFFICACIA NEI GIUDIZI IN CORSO - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PER DIFETTO DELLA RIDUZIONE A MENO DI UN TERZO - CASSAZIONE CON RINVIO - UDIENZA DI DISCUSSIONE DEL RICORSO ANTERIORE ALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - IRRILEVANZA.*

In seguito alla dichiarazione di illegittimita costituzionale (sentenza 6 luglio 1971, n 160) dell'art 10, primo comma, del RDL 14 aprile 1939, n 636, nella parte in cui considerava invalido, ai fini del trattamento pensionistico, l'operaio assicurato la cui capacita di guadagno sia ridotta a meno di un terzo, anziche a meno della meta, come stabilito per gli impiegati, deve considerarsi invalido, indipendentemente dalla qualifica di operaio o di impiegato, l'assicurato la cui capacita di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, per infermita o difetto fisico o mentale, a meno della meta. E, dovendo la norma dichiarata incostituzionale essere disapplicata, d'ufficio, dal giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta ufficiale, della sentenza della Corte costituzionale, rispetto a tutti i rapporti non esauriti e per i quali la controversia sia ancora pendente, la sentenza con cui il giudice del merito abbia rigettato la domanda dell'assicurato per difetto del presupposto della riduzione della sua capacita di guadagno a meno di un terzo va cassata con rinvio, anche se l'udienza di discussione del ricorso sia stata tenuta prima dell'anzidetta pubblicazione.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)