Sez. L, Sentenza n. 1403 del 24/02/1990 (Rv. 465507 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - ACCORDO DEROGATIVO DEL C.C.N.L. NEL SENSO DELLA INTRODUZIONE DEL PART-TIME IN LUOGO DEL PRECEDENTE RAPPORTO A TEMPO PIENO - VINCOLATIVITÀ PER I LAVORATORI DISSENZIENTI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - ACCORDO DEROGATIVO DEL C.C.N.L. NEL SENSO DELLA INTRODUZIONE DEL PART-TIME IN LUOGO DEL PRECEDENTE RAPPORTO A TEMPO PIENO - VINCOLATIVITÀ PER I LAVORATORI DISSENZIENTI - ESCLUSIONE.*
I contratti collettivi di lavoro aziendali, mentre possono derogare anche in pejus quelli nazionali, attesa la pariteticità di queste fonti di diverso livello, non sono dotati di intrinseca efficacia erga omnes - e cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, sebbene dissenzienti dallo specifico regolamento adottato o, comunque, non aderenti all'associazione sindacale stipulante, cui pure possa riconoscersi il requisito della maggiore rappresentatività - stante l'attuale sistema normativo caratterizzato dal regime di inattuazione dell'art. 39 cost.. Pertanto, l'accordo sindacale aziendale che - derogando il C.C.n.L. - introduce il part-time in luogo del precedente rapporto a tempo pieno (o, comunque, riduce l'orario di lavoro e, conseguentemente, la retribuzione) non vincola i lavoratori dissenzienti, non essendo, in contrario, invocabile il disposto dell'art. 1 della legge n. 863 del 1984, concernente un'ipotesi eccezionale di attribuzione di efficacia normativa al contratto collettivo aziendale (giustificata dai vantaggi occupazionali previsti), assistita da precise cautele e condizioni e non estensibile oltre i limiti della fattispecie considerata (contratti di solidarietà). (V 537/87, mass n 450263; (V 4202/85, mass n 441703).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 2077, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)