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Sez. 1, Sentenza n. 11600 del 08/11/1995 (Rv. 494576 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI | Crediti per i quali non sia stata richiesta l' ammissione al passivo - Insinuazione tardiva - Ammissibilità - Crediti per i quali sia stata respinta l' ammissione al passivo - Opposizione ex art. 98 legge fall. - Necessità.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494576-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - OPPOSIZIONI

Nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, l'insinuazione tardiva è ammissibile esclusivamente per quei crediti per i quali non sia stata già richiesta tempestivamente l'ammissione al passivo, perché, in caso contrario, avverso il mancato accoglimento, in tutto o in parte, della relativa domanda, unico rimedio consentito è l'opposizione allo stato passivo, ai sensi dell'art. 98 della legge fallimentare, richiamato dal successivo art. 209, secondo comma. (Nella specie, trattavasi di insinuazione tardiva per il maggior importo di un credito per prestazioni professionali, calcolato in base alla tariffa vigente all'epoca delle prestazioni, anziché in base alla precedente tariffa, erroneamente applicata nell'istanza di ammissione al passivo. La S.C. ha ritenuto che il dato quantitativo conseguente all'applicazione della nuova tariffa non integrasse il requisito della diversità del credito, per petitum e causa petendi, dovendo la diversità investire entrambi gli elementi).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)