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Sez. L, Sentenza n. 10701 del 22/07/2002 (Rv. 556073 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario - Condizioni - Consenso del lavoratore - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556073-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La funzione garantistica che la disposizione dell'art. 2112 cod. civ. assume nei confronti dei lavoratori, in conformità anche alle indicazioni della direttiva del Consiglio delle comunità europee n. 187/77 - funzione destinata ad esaltarsi in un contesto di più accentuata flessibilità del mercato del lavoro, quale scelta alternativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, o alle procedure di mobilità di cui alle leggi n. 765 del 1977 e 223 del 1991 - comporta l'accoglimento di una nozione estensiva del trasferimento di azienda (definitivamente accolta dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18, attuativo della direttiva 98/50/CE, che ha riformulato lo stesso art. 2112 cod. civ.), la quale ricomprende in esso tutte le ipotesi di trasferimento anche di una singola attività di impresa, sempre che sia riscontrabile un complesso di beni o di rapporti interessati al fenomeno traslativo. In tale accezione allargata, il trasferimento di azienda può configurarsi, con riferimento alla posizione del lavoratore, come successione legale nel contratto che, non richiedendo il consenso del contraente ceduto, non è assimilabile alla cessione negoziale per la quale tale consenso opera da elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 1406 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 1406, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)