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Sez. 2, Sentenza n. 10407 del 30/10/1987 Ud. (dep. 25/10/1988) Rv. 179538 - 01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - FATTO DIVERSO - ESTREMI - CONTESTAZIONE DI FURTO - CONDANNE PER RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLE IMMUTABILITÀ DELL'ACCUSA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179538-01

SENTENZA PENALE - RELAZIONE TRA LA SENTENZA E L'ACCUSA CONTESTATA - IN GENERE - IPOTESI VARIE - FATTO DIVERSO - ESTREMI - CONTESTAZIONE DI FURTO - CONDANNE PER RICETTAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLE IMMUTABILITÀ DELL'ACCUSA - ESCLUSIONE.*

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza postula una sostanziale modificazione del fatto nel suo contenuto essenziale da cui derivi una menomazione per la difesa. Il fatto, quindi non subisce immutazione se in sentenza venga ritenuto di contenuto e intensità minore di quello contestato. Pertanto è insussistente la violazione di tale principio ove l'imputato di furto sia condannato per ricettazione, in quanto il contenuto essenziale di questa seconda imputazione deve ritenersi compreso nella più ampia previsione di furto. (Conf mass n 162615; (Conf mass n 162112).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)