Sez. 2, Sentenza n. 320 del 03/06/1983 Ud. (dep. 14/01/1984) Rv. 162112 - 01
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - IN MISURA MEDIA TRA MINIMO E MASSIMO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
PENA - APPLICAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE: LIMITI - DETERMINAZIONE - IN MISURA MEDIA TRA MINIMO E MASSIMO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE SPECIFICA - ESCLUSIONE.*
L'irrogazione di una pena, o di un aumento di pena per la continuazione, in misura intermedia tra minimo e massimo implica per ciò stesso un corretto uso del potere discrezionale del giudice, e, escludendo ogni abuso, non abbisogna di specifica motivazione. (V mass n 150295; (V mass n 152332).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 132 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)