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Sez. 4, Sentenza n. 21083 del 01/04/2014 Cc. (dep. 23/05/2014) Rv. 259238 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Presentazione della richiesta - Tribunale diverso da quello del giudice del riesame - Inoltro al tribunale competente - Anticipazione informale via fax - Decorrenza del termine perentorio di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259238-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

Nel caso in cui la richiesta di riesame sia presentata in una cancelleria diversa da quella del giudice del riesame, spetta all'ufficio presso il quale l'atto risulta essere depositato scegliere il mezzo per l'inoltro al tribunale competente e, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni di cui all'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., non rileva la mera anticipazione informale dell'inoltro, avvenuta mediante comunicazione via fax, priva dei requisiti formali di equipollenza stabiliti dalla legge ex art. 64, comma terzo, disp. att. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 64 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)