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Sez. 2, Sentenza n. 20995 del 30/09/2009 (Rv. 609732 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI | Obbligo di consegna - Estensione alla custodia della cosa - Necessità - Appalto - Responsabilità dell'appaltatore per omessa custodia del bene rubato a seguito di furto in un cantiere - Sussistenza - Limiti - Cessazione del rapporto di appalto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609732-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include, ai sensi dell'art. 1177 cod. civ., quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione accessoria di adeguata custodia - in relazione al furto avvenuto in un cantiere edilizio - l'appaltatore che non dimostri di avere adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, senza che possa rilevare l'avvenuta cessazione del rapporto principale di appalto (nella specie, per la risoluzione di diritto, ex art. 81 del r.d. n. 267 del 1942, a seguito della sottoposizione della committente a liquidazione coatta amministrativa), atteso che l'obbligo di custodia è correlato alla detenzione dei beni affidati all'appaltatore e non all'attualità del rapporto di appalto, al quale esso sopravvive.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1218, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)