Sez. 3, Sentenza n. 1510 del 24/01/2007 (Rv. 595039 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI | Debitore di somme di denaro - Furto della merce - Responsabilità a carico del depositario - Prova liberatoria - Fattispecie.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - MORA DEL CREDITORE - FACOLTÀ DI DEPOSITO - EFFETTI LIBERATORI
Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia - in relazione alla responsabilità per furti e rapine - il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa alla mancata restituzione di gettoni e di monete, oggetto di rapina nei locali del gestore del servizio della manutenzione e della pulizia di cabine e di cupole telefoniche stradali).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)