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Sez. 3, Sentenza n. 23845 del 18/09/2008 (Rv. 605046 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) | Assunzione dell'obbligo accessorio di custodia sino alla riconsegna - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie relativa alla consegna di automobile per il lavaggio.
Stato
decisa il 2008-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605046-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI)

Il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 cod. civ., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia. (Principio enunciato in fattispecie in cui un'auto, consegnata, per il lavaggio, dal suo proprietario al gestore di una stazione di servizio, era stata rubata mentre era parcheggiata sul piazzale del distributore, chiusa a chiave dal gestore che aveva riposto la chiave in una bacheca non chiusa ubicata nel locale della cassa, accessibile a chiunque, senza, perciò, che il depositario avesse adottato tutte le cautele idonee a superare la presunzione di colpa a suo carico).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)