Sez. L, Sentenza n. 1711 del 11/02/1993 (Rv. 480841 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Decadenza per assenza del lavoratore alla visita di controllo - Presupposti - Limiti.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità
In tema d'indennità di malattia, il giustificato motivo di assenza, necessario per escludere la sanzione per il mancato reperimento del lavoratore alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità, non s'identifica necessariamente nello stato di necessità o nel caso di forza maggiore, potendo essere costituito da qualsiasi serio motivo di assenza durante la fascia oraria, dimostrabile con la prova (a carico del lavoratore) di situazioni cogenti o tali da comportare adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle comprese nelle suddette fasce orarie.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 5 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)