Sez. L, Sentenza n. 12003 del 27/11/1997 (Rv. 510508 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Mancato godimento senza recupero in altro giorno - Danno conseguente - Quantificazione - Criteri e modalità - Liquidazione equitativa con riferimento al caso specifico - Necessità - Riferimento a parametri delle contrattazione collettiva o alla (integrale) retribuzione giornaliera - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE
Il danno per usura psicofisica derivante dalla prestazione dell'attività lavorativa nel giorno destinato al riposo settimanale senza recupero in un altro giorno (considerato a parte rispetto ai relativi crediti retributivi) non va quantificato necessariamente in una somma pari ad una retribuzione giornaliera, ma va liquidato dal giudice caso per caso, secondo criteri equitativi e senza necessario ricorso a parametri rinvenibili nella contrattazione collettiva, in base alla verificata gravosità delle prestazioni lavorative nel caso specifico. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva liquidato il danno in questione nella misura del 30 per cento della retribuzione normale per ogni giorno di riposo non goduto, considerata la natura non particolarmente gravosa del lavoro svolto dai ricorrenti, la razionale programmazione dei turni e il favorevole trattamento retributivo corrisposto dall'azienda per il lavoro festivo e quello straordinario prestato nei giorni di riposo).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 com. 1, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)